La
Società per la Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS) è stata costituita
su iniziativa del dott. Riccardo CATELANI, già Segretario Generale dell'ISSCAL (Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori),
con atto notarile in data 16/10/1991, da:
Giovanni BUSSI, Riccardo CATELANI (primo Presidente)
Aurelia FLOREA, Angelo GATTI
Emma MORIN, Giovanni NERVO
Carmen PAGANI, Albino SACCO
Ubaldo SCASSELLATI e Carlo TREVISAN
STATUTO
(approvato con atto costitutivo del 16/10/1991, modificato dall'assemblea del 25/05/1996 e del 06/03/2008)
Art. 1
E' costituita come associazione a norma del codice civile la "Società per la Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS".
L'associazione ha come scopo l'analisi storica e metodologica della evoluzione in Italia del servizio sociale e delle professionalità da questo introdotte, in connessione con le trasformazioni della società italiana ed internazionale.
L'associazione non ha scopo di lucro, ha sede in Roma, e può costituire, con delibera del Consiglio direttivo, altre sedi a carettere continuativo o provvisorio, in relazione alle proprie necessità operative.
Art. 2
L'associazione persegue il suo scopo promuovendo:
il recupero, la catalogazione, lo studio e l'utilizzo del patrimonio culturale, operativo e metodologico, degli organismi e delle attività di servizio sociale svolti fra gli anni '40 e '70, comprese le azioni formative, di studio e di documentazione;
iniziative di documentazione, di ricerca e di dibattito indirizzate alla conoscenza, alla valutazione ed all'utilizzo dei risultati, nonchè iniziative intese alla preparazione di personale con particolare riferimento a quello di servizio sociale per attività culturali, sociali, assistenziali, socio-sanitarie.
Art. 3
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Presidente;
il Consiglio direttivo.
Art. 4
Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e persone giuridiche interessate all'attuazione, alla promozione ed allo sviluppo di studi sul servizio sociale in riferimento alla natura ed agli scopi dell'associazione come indicato agli artt. 1 e 2.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e soci ordinari quelli ammessi a domanda, previo assenso del Consiglio direttivo.
Art. 5
L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta ogni anno per approvare le linee del programma di lavoro dell'associazione ed i bilanci preventivo e consuntivo, per determinare le quote associative, la eventuale accettazione di contributi, lasciti, donazioni o simili e per eleggere il Presidente, quando necessario, ed il Consiglio direttivo quando necessario.
Art. 6
Il Presidente dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo e ne attua gli indirizzi, può firmare contratti ed impegni finanziari ed operativi, previo assenso formalmente espresso dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dei soci.
Il Presidente può nominare un vice presidente vicario.
Art. 7
Il Consiglio direttivo, che dura in carica due anni ed il cui numero dei componenti è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, ha i seguenti compiti:
a) formulare il programma di lavoro dell'associazione e realizzarlo sulla base ed in applicazione delle linee stabilite dall'Assemblea;
b) organizzare il recupero, la sistemazione fisica e la disponibilità del materiale documentativo su attività e studi del servizio sociale, per renderlo utilizzabile per studi ed attività di ricerca e di documentazione;
c) promuovere attività di studio, ricerca e documentazione per il perseguimento degli scopi dell'associazione mediante intese con singoli studiosi ed accordi con organismi pubblici e privati;
d) favorire l'attuazione di incontri di studio e dibattiti, attività di diffusione di informazioni e documentazioni, nonchè l'utilizzo dei risultati della propria attività, anche in azioni formative;
e) provvedere direttamente o tramite appositi addetti all'amministrazione e alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione e renderne disponibili gli atti per il controllo dell'Assemblea dei soci e di tecnici o strumenti che l'Assemblea stessa vorrà utilizzare;
f) redigere i bilanci preventivo e consuntivo da presentare per l'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Art. 8
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla documentazione e dai prodotti di natura culturale, operativa e metodologica acquisiti dall'associazione stessa.
Per le spese necessarie al conseguimento dei propri scopi, l'associazione opera sulla base della contribuzione iniziale dei soci fondatori, degli apporti di natura finanziaria o comunque di valore economico corrisposto dai soci fondatore ed ordinari nella misura stabilita, di norma annualmente, dal Consiglio direttivo o da contributi, lasciti, donazioni o simili accettati dall'Assemblea dei soci.
Gli apporti finanziari o comunque di valore economico sono utilizzati per la realizzazione delle attività operative dell'associazione
Art. 9
L'associazione non ha durata predeterminata e sarà sciolta qualora non sia in grado di svolgere attività in relazione agli scopi che si è prefissati.
In caso di scioglimento il patrimonio residuale sarà destinato ad attività attinenti al servizio sociale.